Dal 1° Gennaio 2019 scompare lo spesometro ma subentra un nuovo adempimento chiamato Esterometro.
DI COSA SI TRATTA
Non è altro che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e soggetti esteri.
L’invio dell’esterometro è mensile e deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto la data di emissione o ricezione del documento, tale comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate in formato Xml firmato digitalmente dal soggetto obbligato o dal suo delegato.
L’invio del file può avvenire:
- tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”;
- tramite un sistema di trasmissione basato su protocollo FTP;
- tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS.
I soggetti che effettuano operazioni verso l’estero potranno tuttavia emettere la fattura elettronica, in questo modo saranno esonerati dall’invio dell’esterometro. (solo per operazioni attive)
Per emettere una e-fattura transfrontaliera occorrerà compilare il campo “codice destinatario” con un codice “XXXXXXX” mentre nel campo “identificativo fiscale IVA” il numero di partita IVA comunitaria o il codice “00 99999999999” se si tratta di soggetto extra UE.
Utilizzando l’interfaccia “fatture e corrispettivi” dovrà essere apposto il sigillo elettronico da parte dell’Agenzia delle Entrate altrimenti il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato) dovrà apporvi una firma elettronica qualificata.
Sono escluse dalla comunicazione "esterometro" anche le operazioni transitate da una dichiarazione doganale e cioè importazioni o esportazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.
QUALI OPERAZIONI INCLUDE
Le operazioni da includere nella nuova trasmissione in vigore dal 1° Gennaio 2019 sono:
- le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, ma identificati Iva in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraeuropei.
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE
Le informazioni che gli operatori IVA residenti devono trasmettere sono le seguenti:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
SOGGETTI ESCLUSI
I soggetti esclusi sono gli stessi che non hanno l’obbligo della e-fattura e cioè:
- contribuenti nel regime dei minimi e forfettario;
- contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;
- medici e farmacisti.
Sono esonerati dalla comunicazione "esterometro" anche i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia.
SANZIONI
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000€ a trimestre, in caso di trasmissione entro i 15 giorni dalla scadenza la sanzione si riduce della metà e quindi 1 euro per ogni fattura con un massimo fissato a 500€ per trimestre.
Ricordiamo, inoltre, che l’esterometro non esonera dall’Intrastat, permane quindi nei casi ove previsto la compilazione degli elenchi riepilogativi mensili e trimestrali relativi alle operazioni intracomunitarie.
Leggi anche proroga spesometro ed esterometro.